Articolo aggiuntivo n. 27.0.7 al ddl S.1167 in riferimento all'articolo 27.
  • status: Approvato

testo emendamento del 20/11/09

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Contribuzione figurativa)

        1. Ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, e per la liquidazione delle prestazioni a sostegno o integrazione del reddito, per i periodi successivi al 31 dicembre 2004, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore e verificatisi nel corso del rapporto di lavoro, è pari all'importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l'evento. Il predetto importo deve essere determinato dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi.».