Proposta di modifica n. 16.500 al ddl S.1784 in riferimento all'articolo 16.
  • status: Ritirato (Ritirato e trasformato nell'odg G16.500)

testo emendamento del 06/11/09

Sostituire l'articolo, con il seguente:

        «Art. 16. - (Tutela del Made in Italy). - 1. Su tutti i prodotti d'importazione è obbligatoria l'indicazione made in, chiara e visibile, della nazione d'origine, in attuazione dell'articolo 9 dell'accordo GATT. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità per l'attuazione di tale obbligo.

        2. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità per assicurare lo status e la corrispondente tutela di Indicazioni geografiche, di cui all'articolo 22 dell'Accordo dell'Organizzazione Mondiale del Commercio sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Accordo TRIPs), ai prodotti «made in Italy», in particolare a quelli proveniente da distretti industriali, appartenenti a qualsiasi settore merceologico che non sia già coperto da tale tutela, per i quali il complesso dei fattori del sistema territoriale di provenienza sia da considerarsi determinante ai fini della particolare qualità, reputazione o altra caratteristica del prodotto stesso, tale per cui l'informazione sull'origine geografica risulti indicativa della specialità del prodotto in questione».

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(*) Firma aggiunta in corso di seduta