Articolo aggiuntivo n. 3.0.10 al ddl S.1790 in riferimento all'articolo 3.
  • status: Respinto

testo emendamento del 02/11/09

RESPINTO

Dopo l'articolo 3, aggiungere i seguenti:

«Art. 3-bis.

(Spese per consumi intermedi della pubblica amministrazione)

        1. A decorrere dall'anno 2010 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, attraverso una riduzione lineare degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2002, incrementata dal tasso di inflazione (indice dei prezzi al consumo Istat). Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica esposta nel Documento di programmazione economico finanziaria per gli anni 2010-2013, quantificata complessivamente in 3 miliardi di euro a decorrere dal 2010 ripartita in 1 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e in 2 miliardi di euro per le amministrazioni decentrate e degli enti locali. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa.

        2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali e agli enti previdenziali privatizzati.

        3. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 le regioni, entro il 31 dicembre 2009, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il rispetto della disposizione citata. La disposizione di cui al presente articolo costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente comma sono aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno.

Art. 3-ter.

(Investimenti in ricerca e sviluppo)

        1. Per la realizzazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica posti in essere dalle università congiuntamente con le imprese è stanziata l'ulteriore somma di 1 miliardo di euro per il fondo per il funzionamento delle università di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 537 del 1993. Al maggiore onere derivante dal presente articolo si provvede, a decorrere dal 2010, fino al limite di 1 miliardi di euro a valere sui risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni recate dall'articolo 3-bis.

Art. 3-quater.

(Risorse per il comparto della sicurezza e ordine pubblico)

        1. È istituito il Fondo per interventi nel comparto sicurezza e ordine pubblico per potenziare le cui risorse sono destinate al potenziamento del funzionamento delle amministrazioni competenti. La dotazione annuale di tale Fondo è di 2 miliardi di euro.

        2. Al maggiore onere derivante dal presente articolo si provvede, a decorrere dal 2010, nel limite di 2 miliardi di euro a valere sui risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni recate dall'articolo 3-bis.