presentato il 30/10/2009 in V Bilancio del Senato da Andrea AUGELLO (PdL) e altri 29 cofirmatari ... [ apri ]
status: Respinto
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testo emendamento del 30/10/09
RESPINTO
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis.
(Contributi in conto capitale alle imprese e fiscalità zero
sui nuovi investimenti e disposizioni sulla base imponibile IRAP)
1. A decorrere dall'anno 2010 i trasferimenti erogati da amministrazioni pubbliche italiane alle imprese per contributi in conto capitale e in conto corrente sono soppressi, ad eccezione dei trasferimenti al settore del trasporto pubblico locale e alle Ferrovie dello Stato spa., al fine di determinare un risparmio di spesa valutato a decorrere dal 2010 in 6 miliardi di euro.
2. Al fine di assicurare la continuità delle erogazioni già deliberate, con decreti interministeriali di natura non regolamentare da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni transitorie. In caso di inadempienza provvede con proprio decreto il Presidente del Consiglio dei ministri.
3. Ai fini del concorso delle autonomie territoriali al rispetto degli obblighi comunitari per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono norme di principio e di coordinamento. Conseguentemente gli enti interessati provvedono ad adeguare i propri interventi alle disposizioni di cui al presente articolo.
4. A decorrere dall'anno di imposta in corso al 1º gennaio 2010, i soggetti che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi ovvero realizzano progetti produttivi secondo le modalità e le tipologie valide per gli incentivi previsti dalla legge n. 488 del 1992 e per ogni altro strumento di incentivazione agli investimenti nelle aree svantaggiate fruiscono di un credito di imposta, utilizzabile in dieci anni, per un ammontare corrispondente ai contributi che sarebbero stati erogati in conto capitale e fmo a concorrenza di tali somme, nel rispetto dei massimali previsti dalla disciplina degli aiuti di stato dell'Unione europea per le aree svantaggiate. La fruizione del credito di imposta è automatica e avviene a compensazione dei debiti di imposta ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per l'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2010 e per i successivi. Al maggiore onere derivante dal presente comma si provvede, a decorrere dal 2010 fino al limite di 2 miliardi di euro a valere sui risparmi di spesa derivanti dai commi 1 e 2.
Art. 3-ter.
(Disposizioni in materia di IRAP)
1. All'articolo 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,n. 446, il comma 2 è sostituito dal seguente: "L'imposta ha carattere reale ed è integralmente deducibile dalle imposte sui redditi per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a e) con un numero di dipendenti e assimilati inferiore o pari a 50. Per gli altri soggetti passivi con un numero di dipendenti o assimilati superiore a 50 l'imposta è deducibile nella misura corrispondente alla quota percentuale di 50 dipendenti o assimilati rispetto al totale del personale. In caso di incapienza dell'imposta sui redditi, la stessa somma, anche per quota, determinata ai sensi del primo periodo, è utilizzabile a compensazione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
2. All'onere derivante dal presente articolo si provvede, fino al limite di 4 miliardi di euro, a valere sui risparmi di spesa derivanti dall'articolo 3-bis.".