Proposta di modifica n. 17.18
al ddl S.1724 in riferimento all'articolo 17.
presentato il 01/08/2009 in Assemblea del Senato da Gianpiero D'ALIA (UDC-SVP)
status: Precluso
argomenti:
Vedi anche ...
testo emendamento del 01/08/09
Dopo il comma 30-quinquies è inserito il seguente:
«30-sexsies. Le disposizioni di cui alle lettere f-bis) e f-ter) del comma 30 non si applicano agli enti di ricerca e alle università quando gli atti e i contratti siano adottato o stipulati per l'attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle università. In questi le amministrazioni possono operare in deroga a quanto stabilito dal il comma 6-bis dell'articolo all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001».