Proposta di modifica n. 17.6 al ddl S.1724 in riferimento all'articolo 17.
  • status: Precluso
argomenti:                                                                                                                                                                                            

testo emendamento del 01/08/09

Dopo il comma 19 aggiungere il seguente:

        «19-bis. All'articolo 19, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazione dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni, i commi 2 e 2-bis sono sostituiti dai seguenti:

        «2. In via sperimentale per il triennio 2009-2011, nei limiti delle risorse di cui al comma 1 e nei soli casi di fine lavoro, fermo restando quanto previsto dai commi 8, secondo periodo, e 10, è riconosciuta una somma liquidata in un'unica soluzione pari al 60 per cento del reddito percepito l'anno precedente, a tutti gli iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non titolari di trattamenti pensionistici, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile che abbiano obbligo di versamento Enpals, nonché ai lavoratori a tempo determinato e indeterminato appartenenti ai settori ed alle imprese che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non risultano destinatari di alcun trattamento di integrazione salariale, ad esclusione dei contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale; i quali soddisfino le seguenti condizioni:

            a) abbiano conseguito l'anno precedente un reddito superiore a 5.000 euro e pari o inferiore al doppio del minimale di reddito di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233 e siano stati accreditati presso la predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un numero di mensilità non inferiore a tre;

            b) con riferimento all'anno di riferimento siano accreditati presso la predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un numero di mensilità non inferiore a tre;

        2-bis. All'onere derivante dalle disposizioni del comma 2, valutato nel limite di 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."».