Proposta di modifica n. 19.1 al ddl S.1724 in riferimento all'articolo 19.

testo emendamento del 31/07/09

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Per assolvere ai propri compiti Istituzionali e di Ricerca l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (Ispra) è autorizzato a rinnovare su fondi non ordinari (ricerca e convenzioni) i contratti di natura flessibile, tempo determinato, collaborazione coordinata e continuativa, assegni di ricerca, in essere al 31 dicembre 2008, fino all'applicazione del Piano triennale di assunzioni 2010-2012, anche ai sensi del comma 6 dell'articolo 34-bis, della legge n. 14 del 2009».