presentato il 31/07/2009 in V Bilancio del Senato da Mariapia GARAVAGLIA (PD) e altri 10 cofirmatari ... [ apri ]
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testo emendamento del 31/07/09
Dopo il comma 25 aggiungere i seguenti:
«25-bis. Dal 1º settembre 2009, al personale della scuola che nell'anno scolastico 2008/2009 ha prestato servizio con incarico a tempo determinato, per un periodo non inferiore a 180 giorni e non riassunto, spetta l'indennità di disoccupazione. Le percentuali di commisurazione alla retribuzione e la durata dei trattamenti di disoccupazione previsti dall'articolo 1, commi 25 e 26, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, sono fissate nella misura del 60 per cento per i primi 12 mesi e nella misura del 50 per cento per ulteriori 12 mesi. L'indennità di disoccupazione è sospesa per i periodi in cui gli interessati prestano servizio con contratto a tempo determinato. L'indennità di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro.
25-ter. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 25-bis, valutato nel limite massimo di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, mediante l'incremento uniforme delle aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009».