presentato il 15/07/2009 in XII Igiene e sanita' del Senato da Dorina BIANCHI (PD) e altri e altri 8 cofirmatari ... [ apri ]
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testo emendamento del 15/07/09
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
«Art. 10-bis.
(Misure generali di tutela)
1. Il datore di lavoro adotta le misure necessarie a garantire la sicurezza delle cure ed uno standard organizzativo in grado di assicurare il perseguimento dell'obiettivo di tutela della salute, mediante la garanzia di sicurezza del servizio sanitario, della prevenzione dei danni alla salute dei pazienti, tenuto conto del grado di sicurezza esigibile allo stato della scienza e della tecnica.
2. Ai fini di cui al comma 1, il datore di lavoro, nel quadro delle proprie responsabilità, adotta le misure necessarie a garantire l'appropriatezza clinica e organizzativa dell'assistenza sanitaria, la celerità e continuità assistenziale attraverso la predisposizione di attività di monitoraggio, di prevenzione dei rischi e degli eventi avversi, di informazione e formazione del personale, nonché l'approntamento della più adeguata organizzazione di mezzi e persone».