Articolo aggiuntivo n. 10.0.8 al ddl S.6 in riferimento all'articolo 10.

testo emendamento del 15/07/09

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Adeguamento delle misure)

        1. Il datore di lavoro mette in atto le misure necessarie a garantire la sicurezza delle cure basandosi sui seguenti princìpi generali di prevenzione:

            a) monitoraggio, valutazione dei rischi e degli eventi avversi;

            b) prevenzione, riduzione, eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico-scientifico;

            c) predisposizione di organizzazione di mezzi e persone per garantire il miglior livello di sicurezza delle cure erogate, tutela della salute del paziente e delle condizioni di lavoro degli operatori sanitari;

            d) manutenzione e sostituzione di apparecchiature, presidi, attrezzature, macchine, impianti, in riferimento alla sicurezza della prestazione sanitaria da erogare;

            e) informazione, formazione, consultazione, partecipazione degli operatori sanitari in relazione alla gestione del rischio clinico, alla sicurezza dell'assistenza sanitaria, alle cure ed agli interventi».