presentato il 15/07/2009 in XII Igiene e sanita' del Senato da Dorina BIANCHI (PD) e altri e altri 8 cofirmatari ... [ apri ]
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testo emendamento del 15/07/09
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
«Art. 10-bis.
(Adeguamento delle misure)
1. Il datore di lavoro mette in atto le misure necessarie a garantire la sicurezza delle cure basandosi sui seguenti princìpi generali di prevenzione:
a) monitoraggio, valutazione dei rischi e degli eventi avversi;
b) prevenzione, riduzione, eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico-scientifico;
c) predisposizione di organizzazione di mezzi e persone per garantire il miglior livello di sicurezza delle cure erogate, tutela della salute del paziente e delle condizioni di lavoro degli operatori sanitari;
d) manutenzione e sostituzione di apparecchiature, presidi, attrezzature, macchine, impianti, in riferimento alla sicurezza della prestazione sanitaria da erogare;
e) informazione, formazione, consultazione, partecipazione degli operatori sanitari in relazione alla gestione del rischio clinico, alla sicurezza dell'assistenza sanitaria, alle cure ed agli interventi».