Articolo aggiuntivo n. 10.0.7 al ddl S.6 in riferimento all'articolo 10.

testo emendamento del 15/07/09

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Sistema nazionale di monitoraggio e valutazione)

        1. All'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali è affidato il coordinamento di un Sistema nazionale di monitoraggio e valutazione della gestione del rischio clinico, in raccordo con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e le Regioni e Province autonome.

        2. Con apposita intesa Stato-Regioni, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità attuative e le funzioni del Sistema nazionale di monitoraggio e valutazione, nonché le strutture, nazionali e regionali, che vi collaborano».