Articolo aggiuntivo n. 10.0.5 al ddl S.6 in riferimento all'articolo 10.

testo emendamento del 15/07/09

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Obbligo di sicurezza delle cure)

        1. Al fine di garantire un adeguato livello di qualità delle cure, a garanzia della salute del paziente e dell'esercizio della corretta attività sanitaria degli operatori sanitari, il datore di lavoro si adegua a standard di qualificazione strutturali, tecnologici ed organizzativi per l'esercizio dell'attività sanitaria in sicurezza e in conformità alle linee guida per le aziende ospedaliere, predisposte con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.