presentato il 15/07/2009 in XII Igiene e sanita' del Senato da Dorina BIANCHI (PD) e altri e altri 8 cofirmatari ... [ apri ]
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testo emendamento del 15/07/09
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
«Art. 10-bis.
(Sanzioni)
1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il datore di lavoro è punito con l'arresto da tre a sei mesi o, nei casi di lieve entità, con l'ammenda da 5.000 a 20.000 euro qualora non si adegui agli standard di qualificazione strutturale, tecnologici ed organizzativi per l'esercizio dell'attività sanitaria in sicurezza e in conformità alle linee guida per le aziende ospedaliere, predisposte per decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
2. La pena di cui al comma 1 si applica al datore di lavoro che non mette in atto le misure necessarie a garantire la sicurezza delle cure basandosi sui principi generali di prevenzione, ovvero non organizza all'interno dell'azienda sanitaria o dell'unità produttiva, il servizio di prevenzione e protezione, incaricando persone interne o esterne all'azienda, in possesso di attitudini e capacità adeguate ad assicurare la sicurezza delle cure.
3. La divulgazione per scopi differenti da quelli previsti dalla presente legge dei dati raccolti è punito a mente delle disposizioni dettate dalla legge n. 675 del 1996 e successive modificazioni.
4. Agli articoli 589, secondo comma e 590, terzo comma del codice penale, dopo le parole prevenzione degli infortuni sul lavoro, sono aggiunte le seguenti: ''ed in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2''».