Articolo aggiuntivo n. 10.0.2 al ddl S.6 in riferimento all'articolo 10.

testo emendamento del 15/07/09

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Sanzioni)

        1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il datore di lavoro è punito con l'arresto da tre a sei mesi o, nei casi di lieve entità, con l'ammenda da 5.000 a 20.000 euro qualora non si adegui agli standard di qualificazione strutturale, tecnologici ed organizzativi per l'esercizio dell'attività sanitaria in sicurezza e in conformità alle linee guida per le aziende ospedaliere, predisposte per decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

        2. La pena di cui al comma 1 si applica al datore di lavoro che non mette in atto le misure necessarie a garantire la sicurezza delle cure basandosi sui principi generali di prevenzione, ovvero non organizza all'interno dell'azienda sanitaria o dell'unità produttiva, il servizio di prevenzione e protezione, incaricando persone interne o esterne all'azienda, in possesso di attitudini e capacità adeguate ad assicurare la sicurezza delle cure.

        3. La divulgazione per scopi differenti da quelli previsti dalla presente legge dei dati raccolti è punito a mente delle disposizioni dettate dalla legge n. 675 del 1996 e successive modificazioni.

        4. Agli articoli 589, secondo comma e 590, terzo comma del codice penale, dopo le parole prevenzione degli infortuni sul lavoro, sono aggiunte le seguenti: ''ed in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2''».