Articolo aggiuntivo n. 10.0.1 al ddl S.6 in riferimento all'articolo 10.

testo emendamento del 15/07/09

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di sanzioni della attività professionale medica e non medica in caso di assunzione di alcool o di sostanze stupefacenti)

        1. Salvo che il fatto costituisca reato, il personale sanitario medico e delle altre professioni sanitarie che svolge l'attività professionale in stato di alterazione psico-fisica causata dall'assunzione di alcool o da sostanze stupefacenti, è punito con la sanzione amministrativa da 20.000 a 100.000 euro e con la sospensione per sei mesi dall'attività professionale, nonché dall'Ordine dei medici.

        2. Le direzioni generali delle aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie, policlinici universitari a gestione diretta e istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, ospedali classificati e case di cura autorizzate e accreditate, di seguito complessivamente denominati ''strutture sanitarie'', siano esse pubbliche che private, sono tenute ad effettuare periodicamente controlli sul personale di cui al comma 1 tramite laboratori accreditati, sottoposti alla vigilanza dell'Istituto superiore di sanità, secondo modalità definite con decreto del Ministro dal lavoro, della salute e delle politiche sociali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

        3. Le Regioni, nell'ambito dei piani sanitari regionali, programmano le attività di prevenzione e di tutela della attività professionale svolta dal personale di cui al comma 1 nell'ambito delle strutture sanitarie».