presentato il 15/07/2009 in XII Igiene e sanita' del Senato da Ignazio Roberto Maria MARINO (PD) e altri 8 cofirmatari ... [ apri ]
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testo emendamento del 15/07/09
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
«Art. 10-bis.
(Disposizioni in materia di sanzioni della attività professionale medica e non medica in caso di assunzione di alcool o di sostanze stupefacenti)
1. Salvo che il fatto costituisca reato, il personale sanitario medico e delle altre professioni sanitarie che svolge l'attività professionale in stato di alterazione psico-fisica causata dall'assunzione di alcool o da sostanze stupefacenti, è punito con la sanzione amministrativa da 20.000 a 100.000 euro e con la sospensione per sei mesi dall'attività professionale, nonché dall'Ordine dei medici.
2. Le direzioni generali delle aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie, policlinici universitari a gestione diretta e istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, ospedali classificati e case di cura autorizzate e accreditate, di seguito complessivamente denominati ''strutture sanitarie'', siano esse pubbliche che private, sono tenute ad effettuare periodicamente controlli sul personale di cui al comma 1 tramite laboratori accreditati, sottoposti alla vigilanza dell'Istituto superiore di sanità, secondo modalità definite con decreto del Ministro dal lavoro, della salute e delle politiche sociali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Le Regioni, nell'ambito dei piani sanitari regionali, programmano le attività di prevenzione e di tutela della attività professionale svolta dal personale di cui al comma 1 nell'ambito delle strutture sanitarie».