Proposta di modifica n. 10.17 al ddl S.6 in riferimento all'articolo 10.

testo emendamento del 15/07/09

Aggiungere, in fine, il seguente:

        «2-bis. Le unità di risk management di cui al comma 1 possono essere semplici o complesse e afferiscono comunque alla struttura di direzione sanitaria aziendale. Il responsabile dell'unità di risk management deve essere dipendente dell'azienda sanitaria di competenza».