Proposta di modifica n. 10.11 al ddl S.6 in riferimento all'articolo 10.

testo emendamento del 15/07/09

Sostituire il comma 2, con il seguente:

        2. Al fine di implementare le pratiche di monitoraggio e controllo dei contenziosi in materia di responsabilità professionale le Regioni e le Province autonome possono istituire osservatori regionali dei contenziosi e degli errori nelle pratiche sanitarie con adeguate e predeterminate rappresentanze delle associazioni dei cittadini, dei soggetti pubblici e privati erogatori di assistenza sanitaria, delle organizzazioni sindacali del personale da questi dipendente, nonché delle imprese assicuratrici, perché vengano individuati parametri o gradi di rischio per ciascuna Regione o Provincia autonoma, anche in relazione alle prestazioni sanitarie accreditate ed erogate.