Proposta di modifica n. 10.3 al ddl S.6 in riferimento all'articolo 10.

testo emendamento del 15/07/09

Sostituire l'articolo 10, con il seguente:

        «Art. 10. - (Servizio di prevenzione e protezione e unità di gestione del rischio clinico) – 1. Il datore di lavoro organizza all'interno dell'azienda sanitaria o delle unità produttive, il servizio di prevenzione e protezione, incaricando persone interne o esterne all'azienda, in possesso di attitudini e capacità adeguate ad assicurare la sicurezza delle cure, mediante le unità di gestione del rischio clinico, di seguito denominate ''unità''.

        2. Le unità esplicano le proprie competenze raccordando al loro interno le seguenti figure professionali: il coordinatore clinico del risk management, i medici specialisti, un medico legale, un legale esperto nel settore del diritto sanitario, un economista e un esperto di ingegneria clinica, rappresentanti del personale sanitario non medico per l'audit e il monitoraggio dei rischi e gli eventi avversi. Le unità hanno competenza a conoscere anche dei casi di contenzioso e conflittualità per consenso informato, compilazione delle cartelle cliniche, cure ed interventi di elezione e di urgenza, rapporti con le compagnie assicurative e l'autorità giudiziaria.

        3. Il datore di lavoro comunica alla Regione territorialmente competente il nominativo della persona responsabile del servizio di gestione del rischio clinico, corredando la comunicazione con la documentazione inerente alla programmazione per la gestione del servizio e al periodo di tempo di svolgimento del medesimo.

        4. È prevista la tutela dei dati raccolti nelle unità e ne è vietata la divulgazione per scopi differenti da quelli previsti dalla presente legge».