Proposta di modifica n. 4.5 al ddl S.6 in riferimento all'articolo 4.

testo emendamento del 15/07/09

Sostituire il comma 3 con il seguente:

        «3. Gli assicuratori o i soggetti che subentrano ai sensi del comma 1, entro novanta giorni dalla domanda di risarcimento, comunicano al danneggiato la misura della somma offerta, ovvero indicano i motivi per i quali non ritengono di fare alcuna offerta; nello stesso periodo di tempo il danneggiato è tenuto ad acconsentire agli accertamenti, ai controlli e alle verifiche che si rendano necessari».