Proposta di modifica n. 4.5
al ddl S.6 in riferimento all'articolo 4.
presentato il 15/07/2009 in XII Igiene e sanita' del Senato da Giuseppe ASTORE (IdV) e altri
Vedi anche ...
testo emendamento del 15/07/09
Sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. Gli assicuratori o i soggetti che subentrano ai sensi del comma 1, entro novanta giorni dalla domanda di risarcimento, comunicano al danneggiato la misura della somma offerta, ovvero indicano i motivi per i quali non ritengono di fare alcuna offerta; nello stesso periodo di tempo il danneggiato è tenuto ad acconsentire agli accertamenti, ai controlli e alle verifiche che si rendano necessari».