Proposta di modifica n. 4.4 al ddl S.6 in riferimento all'articolo 4.

testo emendamento del 15/07/09

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis Al fine di predisporre azione diretta per il risarcimento del danno, le cartelle cliniche dovranno essere consultabili dal paziente o dai congiunti, in tempo reale, tramite l'accesso informatico».