presentato il 15/07/2009 in XII Igiene e sanita' del Senato da Giuseppe ASTORE (IdV) e altri
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testo emendamento del 15/07/09
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Il danneggiato a seguito di prestazioni sanitarie ricevute in strutture per le quali, ai sensi della presente legge, vi è l'obbligo della copertura assicurativa, ha azione diretta nei confronti dell'assicuratore o del soggetto erogatore quando assume l'onere di parziale copertura assicurativa previste dal comma 6 dell'articolo 2, per il risarcimento del danno. Nei casi di cui al comma 5 dell'articolo 2, l'assicuratore, dandone contestuale comunicazione scritta al danneggiato, è tenuto entro quindici giorni a trasmettere la domanda di risarcimento al soggetto erogatore interessato, di cui al comma 1 dell'articolo l e al comma l dell'articolo 2, che interviene direttamente nell'azione».
Conseguentemente:
al medesimo articolo 4, sostituire il comma 3, con il seguente: «3. Gli assicuratori o i soggetti che subentrano ai sensi del comma l, entro novanta giorni dalla domanda di risarcimento, comunicano al danneggiato la misura della somma offerta, ovvero indicano i motivi per i quali non ritengono di fare alcuna offerta; nello stesso periodo di tempo il danneggiato è tenuto ad acconsentire agli accertamenti, ai controlli e alle verifiche che si rendano necessari.»;
all'articolo 5, al comma 2, all'alinea, dopo le parole: «all'impresa di assicurazione» aggiungere le seguenti: «oppure direttamente al soggetto erogatore dell'attività assistenziale nei casi previsti dal comma l dell'articolo 4».