Articolo aggiuntivo n. 1.0.1 al ddl S.6 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 15/07/09

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Trattamento medico-chirurgico)

        1. I trattamenti medico-chirurgici adeguati alle finalità terapeutiche ed eseguiti secondo le regole dell'arte e nel rispetto della normativa vigente in materia, da un esercente una professione medico-chirurgica o da altra persona legalmente autorizzata allo scopo di prevenire, diagnosticare, curare o alleviare una malattia del corpo o della mente, non si considerano offese all'integrità fisica».

Art. 2.