Articolo aggiuntivo n. 1.0.1
al ddl S.6 in riferimento all'articolo 1.
presentato il 15/07/2009 in XII Igiene e sanita' del Senato da Michele SACCOMANNO (PdL) e altri
Vedi anche ...
testo emendamento del 15/07/09
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Trattamento medico-chirurgico)
1. I trattamenti medico-chirurgici adeguati alle finalità terapeutiche ed eseguiti secondo le regole dell'arte e nel rispetto della normativa vigente in materia, da un esercente una professione medico-chirurgica o da altra persona legalmente autorizzata allo scopo di prevenire, diagnosticare, curare o alleviare una malattia del corpo o della mente, non si considerano offese all'integrità fisica».
Art. 2.