Proposta di modifica n. 1.16 al ddl S.6 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 15/07/09

Il comma 4 è sostituito dal seguente:

        «4. In caso di colpa grave per imperizia e negligenza definita con sentenza passata in giudicato, oltre a disporre che se ne tenga conto nei processi valutativi dei risultati individuali dei colpevoli, il direttore generale, sentito il collegio di direzione, può disporre nei confronti dei dipendenti interessati il parziale recupero del risarcimento del danno riconosciuto; l'ammontare, fissato in modo equitativo, è recuperato attraverso trattenute sullo stipendio, nella misura massima del quinto, indipendentemente dal fatto che questo possa essere stato già ceduto a terzi per altre ragioni, per un periodo comunque non superiore a dieci anni».