Proposta di modifica n. 1.10 al ddl S.6 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 15/07/09

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

        «3. Secondo quanto previsto nei contratti collettivi nazionali del personale interessato, i soggetti istituzionali di cui al comma 1, possono avviare azione di risoluzione del rapporto dei dirigenti o azione disciplinare, con finalità analoga, contro i dipendenti non dirigenti responsabili del danno qualora il fatto sia stato commesso con dolo, salva l'azione di rivalsa economica nei confronti dei responsabili».