Proposta di modifica n. 1.2 al ddl S.6 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 15/07/09

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

        «1. La responsabilità civile per danni a persone causati dal personale sanitario medico e non medico, ivi compresa la dirigenza, occorsi in aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie, aziende sanitarie locali, policlinici universitari a gestione diretta, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico e in strutture sanitarie private accreditate è posta a carico della struttura stessa, conformemente alla disciplina della responsabilità civile.

        2. La responsabilità di cui al comma 1 riguarda tutte le prestazioni erogate dalle strutture sanitarie di cui al comma 1, comprese le attività ambulatoriali, diagnostiche e quelle relative alle attività libero-professionali intramurarie».