presentato il 15/05/2009 in V Bilancio del Senato da Mandell VALLI (Lega) e altri 8 cofirmatari ... [ apri ]
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testo emendamento del 15/05/09
Il Senato ,
premesso che:
l'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, rubricato «Incentivi economici e normativi e disposizioni previdenziali» testualmente dispone che «Durante il rapporto di apprendistato la categoria di inquadramento del lavoratore non potrà essere inferiore, per più di due livelli, alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto»;
evidenziato che:
il tenore letterale della suddetta disposizione normativa presenta rilevanti incertezze interpretative in merito alla permanenza del diritto del datore di lavoro di retribuire l'apprendista in maniera graduale anche in rapporto all'anzianità di servizio, così come stabilito dall'articolo 13, comma 1, della legge n. 25/1955, tuttora in vigore, e come previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro dell'artigianato;
il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, chiamato ad esprimere il proprio parere in merito al trattamento retributivo dell'apprendistato professionalizzante e, segnatamente, in merito al rapporto tra la norma di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo n. 276/2003 e quella dell'articolo 13, comma 1, della legge n. 25/1955, attraverso la risposta ad istanza di Interpello diramata il 1º ottobre 2007 (e modificando l'orientamento interpretativo precedentemente adottato con la circolare n. 30 del 15 luglio 2005), ha accentuato le attuali incertezze interpretative, in quanto ha stabilito che in materia di retribuzione degli apprendisti è possibile il ricorso al sistema delle percentuali soltanto se dall'applicazione della procedura di percentualizzazione derivi, in concreto, un trattamento più favorevole per il prestatore e, quindi, una retribuzione di partenza non inferiore a quella derivante dal sotto inquadramento di due livelli rispetto alla categoria spettante;
tale interpretazione della norma determina una grave limitazione dell'autonomia e della libertà sindacale, dal momento che, legittimando il principio dell'individuazione ex lege del salario minimo degli apprendisti, priva la contrattazione collettiva della prima e più importante prerogativa mirata a determinare liberamente il salario dei lavoratori;
la contrattazione collettiva dell'artigianato, nel corso degli anni, ha consolidato una regolamentazione dell'apprendistato completa ed estremamente funzionale allo sviluppo dell'istituto, stabilendo anche importanti tutele per gli apprendisti aggiuntive rispetto alle previsioni di legge; ciò in quanto l'apprendistato, nell'artigianato, oltre a rappresentare un importante canale di ingresso al lavoro dei giovani, costituisce lo strumento principale di trasmissione del sapere e delle abilità tecniche e professionali;
impegna il Governo:
a riconoscere l'urgenza di intervenire con una norma integrativa o interpretativa dell'articolo 53, comma 1º del decreto legislativo n. 276/2003, la quale preveda che i contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, possono stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale della retribuzione spettante ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle per il conseguimento delle quali è finalizzato il contratto e che la retribuzione così determinata potrà essere graduale anche in rapporto all'anzianità di servizio.