presentato il 06/05/2009 in I Affari Costituzionali del Senato da Silvia DELLA MONICA (PD) e altri 32 cofirmatari ... [ apri ]
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testo emendamento del 06/05/09
Dopo l'articolo,inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Modifiche al codice penale e al decreto legislativo
8 giugno 2001, n. 231)
1. Dopo l'articolo 600-septies del codice penale, sono inseriti i seguenti:
''Art. 600-octies. (Prostituzione coattiva). Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque costringe taluno a prostituirsi è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 50.000.
Art. 600-novies. (Reclutamento, induzione e sfruttamento della prostituzione). Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 30.000 chiunque:
1) recluta o induce taluno alla prostituzione;
2) sfrutta, gestisce, organizza o controlla l'altrui prostituzione, ovvero altrimenti ne trae profitto;
3) ha la proprietà, l'esercizio, la direzione, l'amministrazione o il controllo, anche non esclusivi, di locali aperti al pubblico dove si esercita la prostituzione.
La medesima pena si applica a chi, avendo l'esercizio, la direzione, l'amministrazione o il controllo, anche non esclusivi, di locali aperti al pubblico, tollera abitualmente l'esercizio della prostituzione da parte di una o più persone all'interno dei locali.
2. All'articolo 25-quinquies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
''c-bis) per i delitti di cui agli articoli 600-octies e 600-novies del codice penale, la sanzione pecuniaria da duecento cinquanta a settecento cinquanta quote'';
b) al comma 2, le parole: «lettere a) e b), sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b) e c-bis)».
3. L'articolo 3, commi 1, numeri 3), 4), 5), 6), 7) e 8), 2 e 3, e l'articolo 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, e successive modificazioni, sono abrogati.
4. Quando in leggi, regolamenti od altri atti normativi sono richiamate le disposizioni abrogate al comma 1, il richiamo si intende effettuato agli articoli 600-octies e 600-novies del codice penale, come introdotti dalla presente legge.