Articolo aggiuntivo n. 3.0.3 al ddl S.1079 in riferimento all'articolo 3.

testo emendamento del 06/05/09

Dopo l'articolo,inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche al codice penale e al decreto legislativo

8 giugno 2001, n. 231)

        1. Dopo l'articolo 600-septies del codice penale, sono inseriti i seguenti:

        ''Art. 600-octies. – (Prostituzione coattiva). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque costringe taluno a prostituirsi è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 50.000.

        Art. 600-novies. – (Reclutamento, induzione e sfruttamento della prostituzione). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 30.000 chiunque:

            1) recluta o induce taluno alla prostituzione;

            2) sfrutta, gestisce, organizza o controlla l'altrui prostituzione, ovvero altrimenti ne trae profitto;

            3) ha la proprietà, l'esercizio, la direzione, l'amministrazione o il controllo, anche non esclusivi, di locali aperti al pubblico dove si esercita la prostituzione.

        La medesima pena si applica a chi, avendo l'esercizio, la direzione, l'amministrazione o il controllo, anche non esclusivi, di locali aperti al pubblico, tollera abitualmente l'esercizio della prostituzione da parte di una o più persone all'interno dei locali.

        2. All'articolo 25-quinquies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) al comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

        ''c-bis) per i delitti di cui agli articoli 600-octies e 600-novies del codice penale, la sanzione pecuniaria da duecento cinquanta a settecento cinquanta quote'';

            b) al comma 2, le parole: «lettere a) e b), sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b) e c-bis)».

        3. L'articolo 3, commi 1, numeri 3), 4), 5), 6), 7) e 8), 2 e 3, e l'articolo 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, e successive modificazioni, sono abrogati.

        4. Quando in leggi, regolamenti od altri atti normativi sono richiamate le disposizioni abrogate al comma 1, il richiamo si intende effettuato agli articoli 600-octies e 600-novies del codice penale, come introdotti dalla presente legge.