Articolo aggiuntivo n. 3.0.2 al ddl S.1079 in riferimento all'articolo 3.

testo emendamento del 06/05/09

Dopo l'articolo,inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche al decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, e alla legge 26 luglio 1975, n. 354)

        1. All'articolo 12-sexies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, dopo la parola: ''600,'' sono inserite le seguenti: ''600-bis, primo e terzo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-octies, 600-novies,''.

        2. All'articolo 4-bis comma 1, nel terzo periodo della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: ''600-quinquies,'' sono inserite le seguenti: ''600-octies,''».

        Conseguentemente, dopo il comma 1 dell'articolo 2, inserire i seguenti:

        «1-bis. Dopo l'articolo 600-septies del codice penale, sono inseriti i seguenti:

        ''Art. 600-octies. – (Prostituzione coattiva). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque costringe taluno a prostituirsi è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 50.000.

        Art. 600-novies. – (Reclutamento, induzione e sfruttamento della prostituzione). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 30.000 chiunque:

            1) recluta o induce taluno alla prostituzione;

            2) sfrutta, gestisce, organizza o controlla l'altrui prostituzione, ovvero altrimenti ne trae profitto;

            3) ha la proprietà, l'esercizio, la direzione, l'amministrazione o il controllo, anche non esclusivi, di locali aperti al pubblico dove si esercita la prostituzione.

        La medesima pena si applica a chi, avendo l'esercizio, la direzione, l'amministrazione o il controllo, anche non esclusivi, di locali aperti al pubblico, tollera abitualmente l'esercizio della prostituzione da parte di una o più persone all'interno dei locali.

        1-ter. Gli articoli 3, commi primo, numeri 3), 4), 5), 6), 7) e 8), secondo e terzo, e 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, e successive modificazioni, sono abrogati.

        1-quater. Quando in leggi, regolamenti od altri atti normativi sono richiamate le disposizioni abrogate al comma 1, il richiamo si intende effettuato agli articoli 600-octies e 600-novies del codice penale, come introdotti dalla presente legge''».