Articolo aggiuntivo n. 3.0.1 al ddl S.1079 in riferimento all'articolo 3.

testo emendamento del 06/05/09

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche ai codici penale e di procedura penale)

        1. Dopo l'articolo 600-septies del codice penale, sono inseriti i seguenti:

        ''Art. 600-octies. - (Prostituzione coattiva). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque costringe taluno a prostituirsi è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 50.000.

        Art. 600-novies. - (Reclutamento, induzione e sfruttamento della prostituzione). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 30.000 chiunque:

            1) recluta o induce taluno alla prostituzione;

            2) sfrutta, gestisce, organizza o controlla l'altrui prostituzione, ovvero altrimenti ne trae profitto;

            3) ha la proprietà, l'esercizio, la direzione, l'amministrazione o il controllo, anche non esclusivi, di locali aperti al pubblico dove si esercita la prostituzione.

        La medesima pena si applica a chi, avendo l'esercizio, la direzione, l'amministrazione o il controllo, anche non esclusivi, di locali aperti al pubblico, tollera abitualmente l'esercizio della prostituzione da parte di una o più persone all'interno dei locali.

        2. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 33-bis, comma 1, lettera c), dopo le parole: «600-sexies» sono inserite le seguenti: «, 600-octies, 600-novies»;

            b) all'articolo 51, comma 3-bis, le parole: «sesto comma» sono sostituite dalle seguenti: «sesto e settimo comma»;

            c) all'articolo 282-bis, al comma 6, dopo la parola: «571,» è inserita la seguente: «600,» e dopo le parole: «600-quater,» sono inserite le seguenti: «600-octies, 600-novies, 601, 602,»;

            d) all'articolo 380, comma 2, lettera d), le parole da: «e delitto di iniziative» fino a: «600-quinquies del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minori le previsto dall'articolo 600-quinquies e delitto di prostituzione coattiva di cui all'articolo 600-octies del codice penale»;

            e) all'articolo 392, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

        «1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 600-octies, 600-novies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1»;

            f) all'articolo 398, al comma 5-bis:

            1) dopo le parole: «600-quinquies,» sono inserite le seguenti: «600-octies, 600-novies,»;

            2) le parole da: «il giudice, ove fra le persone interessate» fino a: «presso l'abitazione dello stesso minore» sono sostituite dalle seguenti: «il giudice, con l'ordinanza di cui al comma 2, stabilisce il luogo, il tempo e le modalità attraverso cui procedere all'incidente probatorio, quando le esigenze della persona interessata all'assunzione della prova lo rendono necessario od opportuno. A tal fine l'udienza può svolgersi anche in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l'abitazione della persona stessa»;

            g) al comma 1-bis dell'articolo 444, le parole: «, primo e terzo comma,» sono soppresse e dopo le parole: «600-quinquies,» sono inserite le seguenti: «600-octies,»;

            h) al comma 4-ter dell'articolo 498, dopo le parole: «di cui agli articoli», è inserita la seguente: «572,» e le parole: «l'esame del minore vittima del reato» sono sostituite dalle seguenti: «l'esame del minore ovvero del maggiorenne infermo di mente vittima del reato».

        3. Gli articoli 3, commi primo, numeri 3), 4), 5), 6), 7) e 8), secondo e terzo, e 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, e successive modificazioni, sono abrogati.

        4. Quando in leggi, regolamenti od altri atti normativi sono richiamate le disposizioni abrogate al comma 1, il richiamo si intende effettuato agli articoli 600-octies e 600-novies del codice penale, come introdotti dalla presente legge.