Proposta di modifica n. 3.2 al ddl S.1079 in riferimento all'articolo 3.
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testo emendamento del 06/05/09

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 3. – (Modifiche all'articolo 416 del codice penale). – 1. All'articolo 416 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        ''Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi di cui al primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma''».