Articolo aggiuntivo n. 2.0.2 al ddl S.1079 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 06/05/09

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche al codice penale in materia di delitti di sfruttamento sessuale del minore)

        1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 600-ter sono apportate le seguenti modifiche:

                1) il primo comma è sostituito dal seguente:

        «È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

            1) utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;

            2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.»;

            2) dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

        «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.»;

            3) al quarto comma, la parola «terzo» è sostituita dalla seguente: «quarto»;

            4) al quinto comma, le parole: «dal terzo e dal quarto comma» sono sostituite dalle seguenti: «dal quarto e dal quinto comma»;

            5) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore di anni sedici, l'autore non può invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'età della persona offesa.»;

            b) all'articolo 600-quater, le parole: «non inferiore a euro 1.549» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 1.500 a euro 6.000»;

            c) all'articolo 600-sexies, sono apportate le seguenti modificazioni:

                1) al primo comma, le parole: «600-bis, primo comma,» sono soppresse;

                2) al secondo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero mediante somministrazione di sostanze alcoliche, narcotiche, stupefacenti o comunque pregiudizievoli per la sua salute fisica o psichica, ovvero se è commesso nei confronti di tre o più persone. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, la pena è altresì aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso approfittando della situazione di necessità del minore»;

        3) il quarto comma è abrogato».