Proposta di modifica n. 2.1 al ddl S.1079 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 06/05/09

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 2. - (Modifiche al codice penale). – 1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 416, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        ''Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-octies e 600-novies si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi di cui al primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma'';

            b) l'articolo 600-bis è sostituito dal seguente:

        ''Art. 600-bis. - (Prostituzione minorile). – È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

            1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;

            2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto''.

        Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

        Se i fatti di cui al primo e secondo comma sono commessi nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Le circostanze attenuanti eventualmente concorrenti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto alla presente aggravante e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'applicazione della stessa.

        Quando ricorre la circostanza aggravante di cui al terzo comma, l'autore del fatto non può invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'età della persona offesa.

        Se l'autore del fatto di cui al secondo comma è minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi;

            c) all'articolo 600-ter sono apportate le seguenti modificazioni:

                1) il primo comma è sostituito dal seguente:

        ''È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

            1) utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;

            2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.'';

                2) dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

        ''Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.'';

                3) al quarto comma, la parola ''terzo'' è sostituita dalla seguente: ''quarto'';

                4) al quinto comma, le parole: ''dal terzo e dal quarto comma'' sono sostituite dalle seguenti: ''dal quarto e dal quinto comma»;

                5) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        ''Se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore di anni sedici, l'autore non può invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'età della persona offesa.'';

            d) all'articolo 600-quater, le parole: ''non inferiore a euro 1.549'' sono sostituite dalle seguenti: ''da euro 1.500 a euro 6.000'';

            e) all'articolo 600-sexies, sono apportate le seguenti modificazioni:

                1) al primo comma, le parole ''600-bis, primo comma,'' sono soppresse;

                2) al secondo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero mediante somministrazione di sostanze alcoliche, narcotiche, stupefacenti o comunque pregiudizievoli per la sua salute fisica o psichica, ovvero se è commesso nei confronti di tre o più persone. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, la pena è altresì aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso approfittando della situazione di necessità del minore»;

                3) il quarto comma è abrogato;

            f) dopo l'articolo 600-septies, sono inseriti i seguenti:

        Art. 600-octies. - (Prostituzione coattiva). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque costringe taluno a prostituirsi è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 50.000.

        Art. 600-novies. - (Reclutamento, induzione e sfruttamento della prostituzione). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 30.000 chiunque:

            1) recluta o induce taluno alla prostituzione;

            2) sfrutta, gestisce, organizza o controlla l'altrui prostituzione, ovvero altrimenti ne trae profitto;

            3) ha la proprietà, l'esercizio, la direzione, l'amministrazione o il controllo, anche non esclusivi, di locali aperti al pubblico dove si esercita la prostituzione.

        La medesima pena si applica a chi, avendo l'esercizio, la direzione, l'amministrazione o il controllo, anche non esclusivi, di locali aperti al pubblico, tollera abitualmente l'esercizio della prostituzione da parte di una o più persone all'interno dei locali.

        Art. 600-decies. - (Circostanze aggravanti). – Le pene per i reati di cui agli articoli 600-octies e 600-novies sono aumentate fino alla metà se i fatti sono commessi:

            1) approfittando della situazione di inferiorità fisica o psichica, naturale o provocata, ovvero della situazione di necessità della persona offesa;

            2) mediante somministrazione di sostanze alcoliche, narcotiche, stupefacenti o comunque pregiudizievoli per la salute fisica o psichica della persona offesa;

            3) dall'ascendente, dall'affine in linea retta ascendente, dal coniuge, dal fratello o dalla sorella, dal genitore, anche adottivo, dal tutore, da soggetto legato da rapporti di stabile convivenza o relazione affettiva con la persona offesa ovvero da colui al quale la persona offesa è stata affidata per ragioni di cura, educazione, istruzione, culto, vigilanza o custodia;

            4) in danno di persone aventi rapporti di servizio domestico o d'impiego;

            5) da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle funzioni;

            6) nei confronti di tre o più persone.

        Nei casi previsti dall'articolo 600-novies, primo comma, numero 3), e secondo comma, se tra le persone che esercitano la prostituzione vi sono minori degli anni diciotto, si applica la pena di cui all'articolo 600-bis.

        Art. 600-undecies. - (Circostanza attenuante). – La pena per i delitti di cui alla presente sezione è diminuita fmo alla metà nei confronti del concorrente che fornisca concreti elementi all'autorità di polizia o all'autorità giudiziaria per la raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti e l'individuazione o la cattura di uno o più autori di reati, nonché per evitare la commissione di ulteriori reati e consentire la sottrazione di risorse rilevanti per la commissione di delitti.

        La stessa diminuzione si applica nei confronti del concorrente che si adopera concretamente ed efficacemente in modo che la persona offesa riacquisti la propria autonomia e libertà.

        In caso di concorso tra le diminuenti di cui al primo e secondo comma, la diminuzione di pena non può essere in ogni caso superiore ai due terzi.

        Art. 600-duodecies. - (Pene accessorie). – Alla condanna o alla applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti previsti dalla presente sezione conseguono la pena accessoria dell'interdizione per cinque anni dai pubblici uffici, nonché:

            1) la decadenza dalla potestà dei genitori, quando la qualità di genitore è prevista quale circostanza aggravante del reato;

            2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente la tutela, la curatela o l'amministrazione di sostegno;

            3) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa.

        La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dalla presente sezione, quando commessi in danno di minori, comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori.

        In caso di condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui all'articolo 600-novies, primo comma, numero 3), e secondo comma, si applica altresì la pena accessoria della decadenza dalla licenza relativamente ai locali di cui il condannato risulta, anche per interposta persona, avere la proprietà, l'esercizio, il controllo, la direzione o l'amministrazione. È in ogni caso, disposta la chiusura definitiva dell'esercizio.

        Nei casi di cui al primo, secondo e terzo comma, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento dei danni, è sempre disposta la confisca dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato. Ove essa non sia possibile, il giudice dispone la confisca di beni di valore equivalente a quelli che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato e di cui il condannato abbia, anche indirettamente o per interposta persona, la disponibilità»;

            g) l'articolo 600-septies è abrogato;

            h) all'articolo 734-bis, dopo le parole: «previsti dagli articoli» sono inserite le seguenti: «600,» e dopo le parole: «600-quinquies» sono inserite le seguenti: «600-octies, 600-novies, 601, 602».

        2. Gli articoli 3, commi primo, numeri 3), 4), 5), 6), 7) e 8), secondo e terzo, e 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, e successive modificazioni, sono abrogati.

        3. Quando in leggi, regolamenti od altri atti normativi sono richiamate le disposizioni abrogate al comma 1, il richiamo si intende effettuato agli articoli 600-octies e 600-novies del codice penale, come introdotti dalla presente legge.