presentato il 06/05/2009 in I Affari Costituzionali del Senato da Silvia DELLA MONICA (PD) e altri 32 cofirmatari ... [ apri ]
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testo emendamento del 06/05/09
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
1. Nei procedimenti per taluno dei delitti previsti dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, ovvero per taluno dei delitti di cui all'articolo 380, comma 2, lettera d), del codice di procedura penale, nei quali la persona offesa sia stata destinataria di un programma di assistenza ed integrazione sociale ai sensi dell'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero di interventi nell'ambito del programma speciale di assistenza di cui all'articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228, l'ente locale o il soggetto privato che ha prestato assistenza alla persona offesa nell'ambito dei suddetti programmi possono intervenire in giudizio ai sensi degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura penale».