Articolo aggiuntivo n. 1.0.6 al ddl S.1079 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 06/05/09

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Istituzione del referente per la tratta degli esseri umani)

        1. In ogni provincia il questore, competente al rilascio dei permessi di soggiorno per motivi di protezione sociale ai sensi dell'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, individua uno o più funzionari di polizia con il ruolo di «referente per la tratta di esseri umani e per il contrasto allo sfruttamento a scopo sessuale e alla prostituzione coatta» per facilitare i rapporti con i rappresentanti degli enti locali e delle organizzazioni no profit operanti nel settore, anche al fine di armonizzare, razionalizzare e rendere più efficaci le procedure per il rilascio dei suddetti permessi.».