Articolo aggiuntivo n. 1.0.3 al ddl S.1079 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 06/05/09

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche al codice penale)

        1. Dopo l'articolo 600-septies del codice penale, è inserito il seguente.

        ''Art. 600-octies. – (Circostanza attenuante). – La pena per i delitti di cui alla presente sezione è diminuita fino alla metà nei confronti del concorrente che fornisca concreti elementi all'autorità di polizia o all'autorità giudiziaria per la raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti e l'individuazione o la cattura di uno o più autori di reati, nonché per evitare la commissione di ulteriori reati e consentire la sottrazione di risorse rilevanti per la commissione di delitti.

        La stessa diminuzione si applica nei confronti del concorrente che si adopera concretamente ed efficacemente in modo che la persona offesa riacquisti la propria autonomia e libertà''».