Ordine del Giorno n. G103 al ddl S.1117-B

testo emendamento del 29/04/09

Il Senato,

            nel momento in cui vota, in sede di terza lettura, l'A.S. 1117-B;

            tenuta presente l'esigenza - sottolineata da molteplici esperienze delle precedenti legislature e dalla odierna ripresa di un vivace dibattito - di un'incisiva, organica e coerente riforma istituzionale coinvolgente, insieme ai livelli di governo delle Regioni e degli Enti locali, la forma di governo nazionale, le stesse Camere parlamentari, i procedimenti legislativi, nonché eventualmente altri organi di rilievo costituzionale;

            considerato che alcune importanti riforme, soprattutto finalizzate ad ottimizzare l'efficienza delle Istituzioni, possono essere attuate a Costituzione invariata, mentre le ipotizzate riforme riguardanti forma di governo, composizione e funzioni e poteri delle Camere parlamentari, natura e funzioni degli altri organi ed enti previsti dalla Costituzione, comportano i più complessi procedimenti di modifica di parti della Carta fondamentale, cosicché le prime possono essere certamente favorite da un costruttivo dialogo tra i contrapposti settori del Parlamento, le seconde trovano in tale clima di dialogo addirittura l'auspicato contesto ideale perché le scelte riformatrici incontrino anche il più vasto e motivato consenso popolare,

        impegna il Governo:

            a sollecitare e propiziare un approfondito e argomentato confronto tra tutti settori del Parlamento, della maggioranza e delle opposizioni, senza remore di rigidità pregiudiziali o vincoli di posizioni già assunte, volto a concretizzare un quadro coerente di ammodernamento istituzionale sia mediante leggi ordinarie e innovazioni regolamentari, sia attraverso significative modificazioni di parti della Costituzione repubblicana, orientato verso:

            a) rafforzamento dei poteri del Primo Ministro, con particolare riferimento alla nomina e revoca dei membri del Governo e alla facoltà di chiedere lo scioglimento delle Camere;

            b) revisione del bi-cameralismo mediante superamento del bi-cameralismo perfetto e contestuale, ragionevole riduzione del numero dei Senatori e dei Deputati, perché si contemperi lo snellimento delle compagini parlamentari con la adeguata rappresentanza delle realtà popolari;

            c) ridefinizione della «Camera Alta» o Senato della Repubblica come precipuo luogo rappresentativo del pluralismo politico, conferitore di fiducia all'Esecutivo;

            d) previsione di regola della così detta «sfiducia costruttiva» per la sostituzione dei Governi in corso di legislatura, con garanzie di perdurante rispetto del voto espresso dalla sovranità popolare;

            e) ridefinizione della «Camera Bassa» o Camera dei Deputati come assemblea del pluralismo territoriale e sociale, titolare di proprio ruolo rappresentativo non collegato all'Esecutivo da rapporto di fiducia politica;

            f) conferma della natura parlamentare e decidente di entrambe le Camere, titolari di sovranità legislativa democratica ed elette a voto diretto dai cittadini, con riserva di deliberazione definitiva in capo alla «Camera Alta» quale organo di sintesi politica.