Proposta di modifica n. 7.513 al ddl S.1117 in riferimento all'articolo 7.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 20/01/09

Al comma 1, lettera d), numero 1), dopo la parola: «consumi», aggiungere il seguente periodo: «Ai fini della definizione delle aliquote di compartecipazione ai tributi delle regioni, specificamente per l'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), fermo restando il calcolo, su base regionale, dei gettiti omnicomprensivi secondo il criterio della territorialità, la determinazione della aliquota di compartecipazione regionale dovrà essere comunque stabilita in una misura tale, per le singole regioni, da tenere conto del gettito riconducibile ad un paniere di beni e servizi di consumo ritenuto di prima necessità».