presentato il 22/12/2008 in Assemblea del Senato da Roberto Giovanni MURA (Lega) e altri 8 cofirmatari ... [ apri ]
status: Accolto (Accolto dal Governo)
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testo emendamento del 22/12/08
Il Senato,
premesso che l'articolo 61, 8º comma, del decreto-legge 112 del 2008, modifica la disposizione di cui all'articolo 92 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, prevedendo che, a decorrere dal 1º gennaio 2009, il 2 per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, sia destinato nella misura dello 0,5 per cento ai tecnici comunali incaricati della redazione del progetto, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché ai loro collaboratori, e nella restante misura dell'1,5 per cento sia versato ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato;
ritenuto che l'incentivo di cui all'articolo 92 del codice dei contratti pubblici è sempre stato utilizzato dai Comuni per mantenere all'interno dell'Ente le attività progettuali e di pianificazione urbanistica, con conseguente ottenimento di forti risparmi rispetto alla esternalizzazione di queste attività;
ritenuto che la gestione delle attività progettuali e di pianificazione urbanistica affidate a collaboratori interni consente una maggiore azione di controllo sull'attività stessa, con una innegabile e opportuna gratificazione economica e professionale per tutti i dipendenti che partecipano alla realizzazione delle opere e dei piani oggetto di incentivazione;
considerato che tale norma penalizza i Comuni, d'ora in poi di fatto obbligati ad affidare a progettisti esterni la progettazione delle opere pubbliche e dei piani urbanistici con conseguente notevole aumento dei costi;
considerato che tale norma attribuisce allo Stato risorse comunali senza alcun titolo e senza alcuna valida motivazione;
considerato che per i motivi di cui sopra la norma in esame si pone non solo in netto contrasto con le Autonomie locali trattandosi di una vera e propria «confisca» statale di quota-parte dell'incentivo comunale che trova la sua collocazione nei bilanci comunali al Titolo I della spesa, ma anche con il codice dei contratti pubblici che attribuisce in via prioritaria la progettazione delle opere pubbliche e dei piani urbanistici ai tecnici interni e solo in caso di accertata impossibilità consente di procedere all'affidamento all'esterno di tali attività;
tenuto conto che l'VIII Commissione della Camera, nella seduta del 29 luglio 2008, in occasione dell'esame dello schema di decreto legislativo concernente «ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», ha espresso parere favorevole allo schema stesso, ponendo tra le condizioni la necessità di «reperire le risorse necessarie al fine di ripristinare l'originaria somma del 2 per cento di cui al comma 5 del medesimo articolo 92, inopportunamente ridotta allo 0,5 per cento dall'articolo 60, comma 8, del decreto-legge n. 112 del 2008»;
considerato che, in via transitoria, è necessario monitorare gli effetti finanziari derivanti dall'eventuale applicazione dell'articolo 61, 8º comma, del decreto-legge 112 del 2008, nella certezza che tale norma non potrà non comportare un sicuro aumento dei costi per gli Enti locali già pesantemente penalizzati dai continui tagli ai trasferimenti erariali,
impegna il Governo:
in sede di adozione del prossimo decreto legge di proroga dei termini, a differire di un anno l'entrata in vigore della disposizione di cui all'articolo 61, comma 8 del decreto-legge n. 112/2008.
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(*) Accolto dal Governo