presentato il 22/12/2008 in Assemblea del Senato da Anna Cinzia BONFRISCO (PdL) e altri 5 cofirmatari ... [ apri ]
status: Accolto (Accolto dal Governo)
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testo emendamento del 22/12/08
Il Senato,
nel corso della discussione del disegno di legge finanziaria 2009;
premesso che:
nell'attuale congiuntura economica appare opportuno agevolare Regioni ed enti locali nella loro gestione finanziaria ed, in particolare, nella gestione dei rischi di credito;
la sottoscrizione di strumenti finanziari derivati nasconde spesso una asimmetria informativa tra gli enti in questione e gli intermediari finanziari con i quali vengono sottoscritti gli strumenti stessi;
in tal senso, ad esempio, la trasformazione che avviene di fatto di un prestito obbligazionario in forma fissa in uno obbligazionario ammortizzato evidenzia significativi quanto inutili costi, impliciti e di gestione;
altrettanto, gli strumenti finanziari in questione dovrebbero essere finalizzati alla riduzione del costo finale del debito contratto dall'Ente e non trasformarsi in strumenti speculativi che espongono oltremodo le Amministrazioni interessate a rilevanti rischi di mercato;
appare opportuno consentire alle amministrazioni territoriali di riequilibrare l'asimmetria informativa, facilitando la gestione dei debiti contratti,
impegna il Governo:
a rivedere la normativa in materia, al fine di prevedere per Regioni ed enti locali la possibilità di rinegoziare o modificare i contratti aventi ad oggetto l'emissione di prestiti obbligazionari con rimborso del capitale a scadenza in forma fissa (c.d. bullet), trasformando remissione obbligazionaria in forma ammortizzata, con la conseguente ed eventuale disciplina degli effetti sui contratti in essere;
a prevedere, altresì, limiti per Regioni ed enti locali, con riferimento a posizioni di indebitamento a tasso fisso di concludere operazioni di copertura in strumenti derivati, sebbene finalizzati alla ristrutturazione del debito, nonché di stipulare contratti derivati legati ai rischi di credito, laddove i medesimi contratti comportino una assunzione anziché trasferimento di detti rischi, salvaguardando la possibilità per gli enti territoriali di valutare la risoluzione di contratti derivati già sottoscritti, con la conseguente restituzione dei flussi finanziari percepiti;
a prevedere infine, per gli enti che abbiano sottoscritto contratti derivati il cui indebitamento è indicizzato a tassi variabili di mercato la facoltà di rinegoziazione di tali contratti, quando la stessa rinegoziazione comporti un efficace riduzione dei rischi connessi, la cui rilevanza può essere evidenziata da idonea documentazione a supporto.
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(*) Accolto dal Governo