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Proposta di modifica n. 1.103 al ddl S.1260 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 16/12/08

Al comma 1-bisaggiungere, in fine, il seguente periodo: «A tal fine il Ministro delle infrastrutture, previa intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni, entro il 15 marzo ripartisce le risorse disponibili alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro il 30 aprile ripartiscono le risorse ai comuni interessati».