Ordine del Giorno n. G3.146 al ddl S.1209 in riferimento all'articolo 3.
  • status: Accolto (Accolto dal Governo)
argomenti:  

testo emendamento del 16/12/08

«Il Senato,

        premesso che:

            con la legge 24 dicembre 2003, n. 350, legge finanziaria 2004, articolo 4, comma 90, è stato consentito anche ai soggetti colpiti dalle alluvioni del novembre 1994 di definire in via automatica la propria posizione tributaria relativamente agli anni 1995, 1996 e 1997, versando il 10 per cento delle somme ancora dovute, a titolo di tributi, contributi e premi di cui ai commi 2, 3 e 7-bis dell'articolo 6 del decreto-legge n. 646 del 24 novembre 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 22 del 21 gennaio 1995, analogamente a quanto già previsto dalle finanziarie degli anni precedenti per gli abitanti di Catania, Ragusa e Siracusa, colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990;

            tali agevolazioni tributarie, insieme al decreto ministeriale che permette la rideterminazione dei contributi sui mutui richiesti dalle imprese alluvionate, secondo i danni effettivamente subiti, hanno dato nuove possibilità alle nostre imprese piemontesi tuttora provate finanziariamente a causa degli alti mutui che sono state costrette a contrarre per salvare le proprie attività economiche colpite dall'alluvione straordinaria e distruttiva del 1994;

            i soggetti che hanno potuto usufruire delle agevolazioni di cui all'articolo 6, commi 2, 3 e 7-bis, del citato decreto-legge n. 646 del 1994, sono coloro che hanno inoltrato apposita domanda presso gli istituti preposti, Agenzia delle entrate, INPS, INAIL e altri enti locali;

            le interpretazioni che gli enti interessati hanno dato all'articolo 4, comma 90, della legge n. 350 del 2003, e all'espresso rinvio all'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono state molteplici e tutte a sfavore dei contribuenti alluvionati, mentre il parere del Garante del contribuente del Piemonte ha riconosciuto come oggetto delle agevolazioni i tributi, contributi previdenziali e premi assicurativi, come previsto dal testo di legge;

            nonostante il difensore civico del Piemonte, abbia instaurato un interlocutorio con l'istituto I.N.P.S. regionale, con lo scopo di chiarire l'applicazione della norma, a distanza di più di tre anni, i contribuenti che hanno inoltrato domanda per usufruire delle agevolazioni previste dalla legge n. 350 del 2003, articolo 4, comma 90, non hanno ricevuto alcuna risposta o delucidazione e sono state poste in essere alcune procedure esecutive dall'ente delegato alla riscossione dei crediti CARALT Spa di Alessandria;

            l'orientamento dell'INPS è stato quello di non accogliere le domande presentate all'istituto dai contribuenti, ritenendo che la definizione automatica, prevista dalla legge n.350 del 2003, articolo 4, comma 90, "non può essere applicata al settore previdenziale perché la norma in esame, nel riaprire i termini di presentazione delle domande, richiama sempre disposizioni fiscali";

            con il decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, ed in particolare con l'articolo 3-quater inserito nel testo a seguito dell'approvazione di un emendamento presentato dal Gruppo Parlamentare della Lega Nord Padania, è stato precisato che la proroga del termine di presentazione delle domande concessa dal medesimo comma 3-quater, fino al 31 luglio 2007, era riferito ai contributi previdenziali, premi assicurativi e tributi riguardanti le imprese, relativi all'alluvione del Piemonte del 1994;

            come dichiarato anche nella sentenza n. 595 dell'8 maggio 2007 (riferita alla causa di lavoro iscritta al n. 232/2006 R.G.L.), della Corte d'Appello di Torino - sezione lavoro - «ogni dubbio circa l'applicazione delle agevolazioni anche in materia previdenziale è pertanto venuto meno»;

            in tale giudizio, pertanto, è stata riconosciuta l'applicabilità delle agevolazioni previste dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, articolo 4, comma 90, anche ai contributi previdenziali

            tale posizione dei giudici è stata confermata successivamente dalla conclusione di tutti i procedimenti aperti per analoghe cause di lavoro e ciò dimostra come l'orientamento dell'INPS di non riconoscere l'applicazione dell'articolo 3-quater del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, crea inutili appesantimenti dei lavori della  sezione lavoro della Corte d'Appello di Torino, aggravando i bilanci pubblici:

        impegna il Governo:

            ad adottare iniziative immediate al fine di procedere all'applicazione dell'articolo 4, comma 90, della legge n. 350 del 2003 da parte dell'INPS, a fronte dell'inequivoco chiarimento fornito dal legislatore con l'articolo 3-quater del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17».

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(*) Accolto dal Governo