presentato il 16/12/2008 in Assemblea del Senato da Alberto FILIPPI (Lega) e altri e altri 8 cofirmatari ... [ apri ]
status: V. testo 2 (Altro)
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testo emendamento del 16/12/08
«Il Senato,
esaminato l'atto Senato n. 1209, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009);
premesso che:
la funzione istituzionale della Società italiana degli autori ed editori (SIAE) consiste nell'attività di intermediazione per la gestione dei diritti d'autore concedendo le autorizzazioni per l'utilizzazione delle opere protette, riscuotendo i compensi per diritto d'autore e ripartendo i proventi che ne derivano;
la legge 9 gennaio 2008, n. 2, ha modificato la configurazione giuridica della SIAE, riconoscendone la natura di "ente pubblico economico a base associativa", a fronte dell'attività imprenditoriale retribuita nel campo dell'intermediazione dei servizi esercitata, a scopo di lucro, da questo organismo;
la SIAE è un ente pubblico in quanto la legge le attribuisce l'esclusività dell'attività di riscossione e possiede una rilevanza costituzionale per la promozione della cultura, anche se riscuote denaro dai privati e lo ripartisce, in parte, fra privati operando di fatto come un'impresa;
come si evince dal bilancio della SIAE del 2007, la raccolta per diritto d'autore, comprensiva della copia privata, si aggira intorno ai 630 milioni di euro;
la gestione dei servizi attinenti alla tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi dovrebbe essere informata ai princìpi della massima trasparenza nella ripartizione dei proventi tra gli aventi diritto;
i criteri di ripartizione dei proventi spettanti ai titolari dei diritti d'autore sono annualmente predeterminati dalla Commissione per la musica interna alla SIAE;
nel tempo, sono stati sollevati diversi dubbi circa la ripartizione di questi proventi, che avviene in maniera proporzionale al numero di vendite delle opere degli iscritti, cioè secondo una percentuale calcolata sul loro fatturato e non su una valutazione reale dell'utilizzo delle opere al di là della vendita nei negozi;
per i locali da ballo con strumenti meccanici, ovvero le discoteche, la SIAE incassa il 5 per cento sui biglietti venduti oltre ad una quota forfetaria sulle consumazioni, che presumibilmente i gestori rincarano sul costo al pubblico di biglietti e consumazioni;
l'attività ricreativa delle discoteche incentiva l'afflusso di turisti e si avverte l'esigenza a livello nazionale di rendere più competitivo il nostro settore della filiera turistica, attraverso una qualità diffusa, non solo delle imprese, ma una qualità di sistema territoriale e anche dell'offerta culturale e ricreativa;
l'eliminazione di questa tassa aggiuntiva che gli esercenti si trovano a pagare, potrebbe comportare la diminuzione del costo del prodotto finale agli utenti o nuovi investimenti da parte degli esercenti per rendere più competitiva e più attraente la loro attività, con i relativi benefici per tutto il settore;
la SIAE distribuisce il 50 per cento di tali incassi non fra gli autori delle musiche effettivamente suonate nelle discoteche, ma sulla base di rilevamenti a campione sui brani più eseguiti nelle discoteche stesse;
l'autore di un brano molto suonato in discoteca, se non inserito nel campione di autori selezionato dalla SIAE, non rientra nella ripartizione dei proventi derivanti dal diritto d'autore;
il Collegio giudicante della Terza sezione-ter del TAR del Lazio, nella sentenza del 10 maggio 2002, ha evidenziato che «la remunerazione degli autori non può in modo diretto provenire, per legge, se non dai proventi ritratti dallo sfruttamento solo delle loro opere di ingegno»;
il 50 per cento degli incassi provenienti dalle discoteche alla SIAE vengono quindi distribuiti fra gli autori, cioè coloro che scrivono i testi e le musiche, e gli editori, cioè le case discografiche piccole e anche molto grandi;
l'altro 50 per cento degli incassi provenienti dalle discoteche, viene destinato, per circa la metà, ai dischi più suonati in Italia, a prescindere dal fatto che vengano suonati o meno nelle discoteche, e il rimanente alle balere e in minima parte ai locali;
per i concerti dal vivo, nei quali è prevista la compilazione della lista di tutti i brani suonati, la SIAE incassa il 10 per cento del prezzo del biglietto e provvede a distribuire questo incasso fra tutti gli autori dei brani suonati;
ci sono state numerose lamentele da parte dei musicisti perché la lista dei brani viene compilata a mano, e solitamente alla fine dei concerti a tarda notte, ed è sufficiente un errore di distrazione per invalidare tutta la lista, con la conseguenza di raccogliere i soldi, dovuti agli autori dei brani suonati, in un fondo cassa della SIAE che viene poi ripartito fra i soci;
nel caso in cui un concerto sia ad ingresso libero, la SIAE esige il 10 per cento delle sponsorizzazioni e nel caso in cui non ci fossero sponsor, la SIAE esige una cifra forfettaria;
un piccolo comune che volesse organizzare una serata di musica in piazza per i propri cittadini, senza biglietti d'ingresso e senza sponsor, chiedendo ai più volenterosi di suonare gratuitamente, sarebbe costretto comunque a pagare una tassa alla Siae;
in media, per ogni compact disc che viene venduto in Italia, ogni casa discografica versa alla SIAE circa il 9 per cento del prezzo per acquistare il diritto d'autore, ma se il cd viene ascoltato in un locale, la SIAE esige un ulteriore pagamento;
la tutela del diritto d'autore non deve minacciare la libertà d'espressione di gruppi musicali o teatrali e la libertà di fruizione di tutti quei contenuti che rappresentano il patrimonio culturale della società contemporanea;
i gestori di locali pubblici, che siano supermercati o discoteche, che abbiano una radio o un impianto di diffusione musicale sono soggetti al pagamento di una tassa alla SIAE, che poi probabilmente verrà scaricata sul costo dei prodotti in vendita;
in base ad un'apposita convenzione stipulata con il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è affidata alla SIAE la collaborazione con gli uffici delle entrate e con gli uffici Iva nell'accertamento delle imposte che riguardano le attività dello spettacolo e di intrattenimento, e per l'espletamento di questa funzione la SIAE ha diritto ad un compenso;
gli ispettori della SIAE hanno il diritto di entrare nei locali pubblici in cui c'è la diffusione musicale, per controllare i brani suonati e per svolgere funzioni erariali per conto dello stato, controllando perfino i registratori di cassa;
sono state raccolte diverse lamentele per i metodi poco professionali utilizzati dagli ispettori della SIAE durante i controlli nei locali pubblici;
il costo degli accertatori esterni della SIAE, pari ad 1,7 milioni di euro, è cresciuto del 18,5 per cento rispetto al 2006, in relazione all'intensificazione dell'attività ispettiva;
sembrerebbe più appropriato che funzioni ispettive e di accertamento e riscossione di imposte, contributi e diritti, fossero affidate ad ufficiali pubblici, posti in capo alla Guardia di Finanza o all'Agenzia delle entrate, per i loro ruoli istituzionali di polizia economica finanziaria e di ente preposto alla gestione, all'accertamento e alla riscossione dei tributi, anche prevedendo che al passaggio di funzioni si accompagni il relativo passaggio della percentuale economica trattenuta attualmente dalla SIAE per l'espletamento di questo ruolo;
la SIAE appare imporre tariffe sensibilmente più elevate rispetto a quelle praticate dalle altre società di autori degli altri Stati membri della Unione europea per l'utilizzo delle opere musicali tutelate dal diritto d'autore e che il menzionato comportamento può configurare un elemento significativo per la sussistenza di un abuso di posizione dominante, ai sensi dell'articolo 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287;
a fronte di queste tariffe maggiorate applicate dall'ente italiano, non appare corrispondere una migliore qualità del servizio rispetto al resto dell'Europa;
si avverte l'esigenza di trovare una soluzione volta a razionalizzare l'intero sistema, diminuendo i costi per gli esercenti al fine di rendere più competitive le loro imprese ed apportando un beneficio alla cittadinanza in termini di qualità e trasparenza del servizio.
impegna il Governo:
al fine di garantire un mercato concorrenziale ed una pluralità di operatori in direzione di una maggiore efficienza nella gestione dei diritti d'autore e una ripartizione dei proventi fra gli aventi diritto ispirata a principi di trasparenza ed equità, ad intervenire con appositi strumenti normativi per favorire l'ampliamento del mercato delle società di gestione collettiva dei diritti d'autore e per modificare l'assetto della SIAE, intervenendo al contempo sia sulla semplificazione degli adempimenti e degli obblighi amministrativi posti in capo ai gestori delle discoteche e dei locali da ballo, anche attraverso l'eliminazione dei compensi attualmente corrisposti per attività non strettamente legate alle esecuzioni musicali e sia sul passaggio delle funzioni di accertamento e riscossione di imposte, contributi e diritti, come previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 9 gennaio 2008, n. 2, dalla SIAE al corpo della Guardia di Finanza o all'Ufficio delle entrate».
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(*) Firma aggiunta in corso di seduta