Ordine del Giorno n. G3.144 al ddl S.1209 in riferimento all'articolo 3.
  • status: Accolto (Accolto dal Governo)
argomenti:  

testo emendamento del 16/12/08

«Il Senato,

        esaminato l'atto Senato n. 1209, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009);

        premesso che:

            ai sensi dell'articolo 119 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida è effettuato dall'ufficio della unità sanitaria locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale;

            l'accertamento suindicato, tuttavia, può essere effettuato altresì da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario ovvero da un medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, o da un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato o da un medico militare in servizio permanente effettivo o da un medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato o da un medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o da un ispettore medico del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

            nella precedente legislatura, l'articolo 14 del progetto di legge di iniziativa governativa atto Senato n.  1859, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, ma decaduto a causa dello scioglimento anticipato delle Camera, prevedeva una riforma complessiva del suindicato articolo 119 del codice della strada, finalizzato ad ampliare la categoria delle figure professionali autorizzate ad espletare gli accertamenti medici per il rilascio e il rinnovo della patente di guida;

            l'articolo 14 dell'atto Senato n.  1859 prevedeva, infatti, di modificare come segue l'articolo 119, secondo comma, del citato nuovo codice della strada: "2. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne che per i casi stabiliti nei commi 2-bis e 4, è effettuato nei gabinetti medici da medici iscritti in apposito elenco istituito presso ogni ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti, ai sensi dell'articolo 103, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. L'iscrizione nell'elenco è effettuata previa presentazione di attestazione del competente ordine professionale dalla quale risulti il possesso della laurea in medicina e chirurgia e dell'abilitazione all'esercizio della professione, nonché della specializzazione in medicina del lavoro o in medicina interna ovvero in medicina legale. I medici abilitati all'esercizio della professione e iscritti negli albi professionali che non sono in possesso delle suddette specializzazioni possono essere iscritti nell'elenco previa presentazione di attestato dal quale risulti il superamento di un corso di formazione specifico con onere a carico dei partecipanti. Con decreto del Ministro della salute sono stabiliti le procedure organizzative, la durata, i contenuti del corso di formazione e le modalità di accertamento dell'avvenuta frequenza. L'iscrizione abilita all'effettuazione degli accertamenti sopra indicati esclusivamente nelle province nei cui elenchi è stata effettuata l'iscrizione stessa";

            l'ampliamento della categoria delle figure professionali autorizzate all'espletamento degli accertamenti in titolo presenta numerosi profili di criticità, in quanto è necessario garantire che tali funzioni siano esercitate da medici specializzati nel settore, in grado di valutare l'effettiva idoneità del richiedente alla guida;

            l'accertamento dei requisiti fisici e psichici dei conducenti dei veicoli rappresenta, infatti, un fondamentale strumento per la tutela della sicurezza stradale, come confermato dai recenti casi di cronaca che vedono protagonisti di incidenti anche mortali soggetti neo-patentati o con problemi psico-fisici spesso legati all'età avanzata;

            la revisione dei requisiti professionali per lo svolgimento degli accertamenti medici propedeutici al conseguimento della patente di guida e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori non sembra, per altro verso, destinata a comportare alcun beneficio agli utenti finali, considerato anche il costo irrisorio delle visite mediche di cui all'articolo 119 del nuovo codice della strada (circa 21 euro);

            il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteoli ha annunciato una revisione organica delle disposizioni relative al nuovo codice della strada;

        impegna il Governo:

            in sede di revisione del nuovo codice della strada, a garantire elevati standard di sicurezza collettiva nella circolazione stradale, anche attraverso il mantenimento degli attuali requisiti professionali per gli accertamenti medici ai sensi dell'articolo 119 del medesimo codice».

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(*) Accolto dal Governo