Ordine del Giorno n. G3.139 al ddl S.1209 in riferimento all'articolo 3.
  • status: Accolto (Accolto dal Governo come raccomandazione)
argomenti:  

testo emendamento del 16/12/08

«Il Senato,

        premesso che:

            è necessario valorizzare e promuovere quanti operano nel campo della formazione e della qualificazione professionale riconoscendo l'importante ruolo che svolgono a livello sociale ed educativo;

            sono molti gli enti e le fondazioni che operano in questo settore ad integrazione e completamento della funzione sociale e didattica degli istituti scolastici riconosciuti, ma la loro sopravvivenza sta diventando problematica e si avverte la necessità di intervenire con provvedimenti ad hoc finalizzati a favorire ed agevolare il loro sviluppo;

            è in particolare opportuno includere tra le prestazioni esenti ai fini IVA quelle effettuate da fondazioni ed enti associativi che svolgono attività di formazione che, se pur non abbiano un riconoscimento come "scuola" da parte delle autorità competenti, svolgono di fatto un'attività analoga a quella di scuole riconosciute;

            analogamente, si ritiene necessario intervenire sul testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, decommercializzando le attività istituzionali delle fondazioni e degli enti associativi di cui all'articolo 1;

            infine, si segnala l'esigenza di novellare l'articolo 15 del citato testo unico delle imposte sui redditi, che mira a includere tra gli oneri detraibili ai fini IRPEF le spese per la frequenza delle scuole, degli istituti, delle Fondazioni e degli enti associativi di cui all'articolo 1,

        impegna il Governo:

            a valutare positivamente l'opportunità di adottare agevolazioni fiscali per le istituzioni culturali riconosciute, secondo quanto riportato in premessa».

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(*) Accolto dal Governo come raccomandazione