presentato il 09/12/2008 in Assemblea del Senato da Manfred PINZGER (UDC-SVP) e altri 1 cofirmatari ... [ apri ]
status: Respinto
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testo emendamento del 09/12/08
«Art. 2-bis.
(Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1977, n. 471 in materia di sanzioni accessorie)
1. All'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1977, n. 471, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Qualora siano state contestate ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nel corso di un triennio, tre distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale per un importo superiore a 200,00 euro ciascuna/o, anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie in applicazione delle disposizioni del citato decreto legislativo n. 472 del 1997, è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese. In deroga all'articolo 19, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 472 del 1997, il provvedimento di sospensione è esecutivo con un preavviso minimo, decorrente dalla data di notificazione del provvedimento di sospensione, di 60 giorni ovvero di 120 giorni per gli esercizi ricettivi. Se l'importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di 50.000 euro la sospensione e'disposta per un periodo da un mese a sei mesi"».
Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 5 per cento per ciascuno degli anni 2009-2010-2011.