Articolo aggiuntivo n. 2.0.58 al ddl S.1209 in riferimento all'articolo 2.
  • status: Respinto

testo emendamento del 09/12/08

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Regolamentazione della corresponsione diretta del trattamento di fine rapporto da parte delle Amministrazioni Pubbliche del Trentino Alto Adige/Südtirol e della Valle d'Aosta/Vallèe d'Aoste)

        1. Per il personale degli Enti della regione Trentino- Alto Adige/Südtirol, delle province autonome di Trento e Bolzano nonché della regione Valle d'Aosta/Vallèe d'Aoste di cui al terzo e quarto periodo dell'art. 2, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335, assunto in data successiva al3l dicembre 2000, la contribuzione previdenziale in materia di trattamento di fine servizio comunque denominato in favore delle competenti gestioni dell'INPDAP cessa con decorrenza 1º gennaio 2008.

        2. Per assicurare la invarianza della retribuzione netta complessiva e di quella utile ai fini previdenziali dei dipendenti nei confronti dei quali si applica quanto disposto dal comma 1, la retribuzione lorda è ridotta in misura pari al contributo previdenziale obbligatorio soppresso a carico del lavoratore e, contestualmente, viene stabilito un recupero in misura pari alla riduzione attraverso un corrispondente incremento figurativo ai fini previdenziali e delle norme sul trattamento di fine rapporto.

        3. Alla data di cessazione dal servizio, gli Enti provvedono a corrispondere al personale di cui al comma 1, l'intero trattamento di fine rapporto compresa la quota spettante a titolo di trattamento di fine servizio o di fine rapporto maturata presso l'INPDAP e determinata secondo le modalità indicate nel comma 4. Alla quota maturata presso l'INPDAP, derivante dal trattamento di fme servizio spettante al3l dicembre 2007, si applicano gli stessi abbattimenti di imponibile previsti dalla normativa fiscale in materia di indennità di fine servizio.

        4. Al personale di cui al comma 1, già titolare del rapporto previdenziale con l'INPDAP, sono valutati i servizi e i periodi utili ai fini del trattamento di fine servizio ovvero del trattamento di fine rapporto. Il computo di quanto maturato alla data del 31 dicembre 2007 per il personale in regime di trattamento di fine servizio è effettuato secondo le regole della previgente normativa. La quota così calcolata è rivalutata in base alle norme previste dall'art. 1 della legge 297 del 1982. Alla cessazione del rapporto di lavoro l'INPDAP trasferisce all'Ente datore di lavoro il montante maturato entro i termini previsti dall'art. 3 della legge 28 maggio 1997, n. 140.

        5. Per il personale di cui al comma 1, che ha aderito ai fondi di previdenza complementare prima del 1º gennaio 2008 e per il quale trova applicazione il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1999, il montante maturato al 31 dicembre 2007, costituito dagli accantonamenti figurativi delle quote del trattamento di fine rapporto nonché di quelli relativi all'aliquota dell'1,5 per cento di cui al comma 4 del citato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, continua ad essere rivalutato dall'INPDAP ai sensi del comma 5, dell'articolo 1 dello stesso decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed è conferito al fondo pensione di riferimento alla cessazione del rapporto di lavoro.

        6. Il quinto periodo dell'articolo 2, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è soppresso».

        Conseguentemente, alla tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 10 per cento per ciascuno degli anni 2009-2010-2011.