presentato il 09/12/2008 in Assemblea del Senato da Raffaele RANUCCI (PD) e altri 6 cofirmatari ... [ apri ]
status: Respinto
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testo emendamento del 09/12/08
«7-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, all'articolo 51, al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
d) Le prestazioni di servizio di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti comprese quelle rese attraverso titoli di legittimazione allo scopo destinati anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici di trasporto.
7-ter. le somme corrisposte dai datori di lavoro per i servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categoria di dipendenti comprese quelle rese attraverso titoli di legittimazione allo scopo destinati anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici di trasporto sono detraibili dall'imponibile complessivo determinato per l'IRPEF, l'IRES e l'IRAP».
Conseguentemente, all'articolo 3:
- alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, per un ammontare pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.
- alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, per l'importo complessivo di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.