Proposta di modifica n. 2.106 al ddl S.1209 in riferimento all'articolo 2.
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testo emendamento del 09/12/08

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

        «7-bis. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, dopo la lettera b) inserire la seguente:

            "b-bis. Il 75 per cento degli importi delle bollette inerenti i consumi dell'acqua, della corrente elettrica, del gas e dei servizi di telefonia, relative all'anno cui si riferisce la dichiarazione dei redditi, per il contribuente con quattro o più figli a carico, e con reddito complessivo fino a 40 mila euro lordi"».

        Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

        «43-bis. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) le parole: "Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato" sono sostituite dalle seguenti: "Birra: euro 2,58 per etto litro e per grado-Plato";

            b) le parole: "Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per etto litro" sono sostituite dalle seguenti: "Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro";

            c) le parole: "Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro" sono sostituite dalle seguenti: "Alcole etilico: euro 880,01 per etto litro anidro"».