Proposta di modifica n. 2.107 al ddl S.1209 in riferimento all'articolo 2.
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testo emendamento del 09/12/08

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

        «7-bis. Alla lettera b), comma 1 dell'articolo 15 del testo unico dello imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo «Nel caso in cui nell'immobile acquistato risiedano uno o più figli minori l'importo degli interessi passivi e relativi oneri di cui alla presente lettera è elevato del 25 per cento».

        Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 2, inserire il seguente:

        «2-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C sono ridotte, in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa di 270 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».