Proposta di modifica n. 2.105 al ddl S.1209 in riferimento all'articolo 2.
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testo emendamento del 09/12/08

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

        «7-bis. All'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo le parole: "per la parte che eccede lire 250.000" aggiungere le seguenti: " La detrazione è calcolata sull'intero importo nel caso in cui concorrono alla formazione dello stesso le spese mediche sostenute dal contribuente per i figli minori a carico"».

        Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 2, inserire il seguente:

        «2-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C sono ridotte, in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa di 250 milioni di euro per cìascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».