Proposta di modifica n. 2.102 al ddl S.1209 in riferimento all'articolo 2.
argomenti:  

testo emendamento del 09/12/08

Sostituire il comma 7 con il seguente:

        «7. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

            e-bis) a decorrere dal periodo d'imposta in corso dal 1º gennaio 2009, le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale per un importo non superiore a 300 euro. La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni indicate nel comma 2 del medesimo articolo 12"».

        Conseguentemente, all'articolo 3, tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009,2010 e 2011.